27) Locke. I limiti del potere legislativo.
Lo scopo del potere legislativo  il bene comune. Inoltre vi sono
leggi di natura che equivalgono alla volont di Dio ed hanno un
valore eterno; perci esse devono essere recepite dal diritto
civile. Il diritto positivo deve muoversi entro questi limiti.
J. Locke, Secondo trattato sul governo, paragrafi 135, 136, 138
(pagina 193).

Il grande fine per il quale gli uomini entrano in societ  il
godimento delle loro propriet in pace e sicurezza, e il grande
strumento e i mezzi per raggiungere questo fine sono le leggi
stabilite in quella societ. Perci la prima legge positiva e
fondamentale di tutte le comunit politiche  lo stabilire il
potere legislativo, come la prima e fondamentale legge naturale,
che deve governare lo stesso potere legislativo,  la
preservazione della societ e di ciascuna persona compresa in
essa, nella misura in cui ci  compatibile con il pubblico bene.
Il legislativo  non solo il potere supremo della comunit
politica, ma  anche sacro e inalterabile nelle mani nelle quali
la comunit lo ha una volta collocato, e nessun editto di
nessun'altra persona, quale che sia la forma in cui  concepito o
il potere dal quale  sostenuto, ha la forza e l'obbligazione di
una legge, se non riceve la sanzione dal potere legislativo, che
il pubblico ha scelto e designato. Infatti senza ci la legge non
potrebbe avere ci che  assolutamente necessario per farne una
legge, cio il consenso della societ, perch nessuno pu avere il
potere di fare leggi sopra la societ, se non ha il suo consenso e
se non in base all'autorit da essa ricevuta.
In primo luogo il potere legislativo non  n pu assolutamente
essere in nessuna eventualit un potere arbitrario sulla vita e le
fortune del popolo. Infatti esso  soltanto il potere congiunto di
ogni membro della societ, rassegnato nelle mani delle persone o
dell'assemblea che fa da legislatore: perci non pu essere
maggiore del potere che quelle persone avevano nello stato di
natura, prima che entrassero nella societ e consegnassero quel
potere nelle mani della comunit: infatti nessuno pu trasferire
ad un altro pi potere di quello che egli abbia su se stesso, e
nessuno ha un potere arbitrario assoluto su se stesso o su
chiunque altro, s da poter distruggere la propria vita o da poter
eliminare la vita o la propriet di un altro... Il loro potere,
anche nella sua massima estensione,  limitato dal pubblico bene
della societ. E' un potere che non ha altro fine al di fuori
della preservazione, e perci chi lo detiene non pu mai avere il
diritto di distruggere, rendere in schiavit o premeditatamente
impoverire i sudditi. Le obbligazioni della  legge di natura non
vengono meno nella societ, ma semplicemente in molti casi sono
stabilite in maniera pi stretta e ricevono, per opera delle leggi
umane, pene note collegate a esse, per rafforzare la loro
osservanza. Perci la legge di natura rimane come una regola
eterna per tutti gli uomini, per i legislatori come per gli altri.
Le regole che i legislatori elaborano per le azioni degli altri
uomini, devono essere, esattamente come le azioni proprie e degli
altri, conformi alla legge di natura, cio alla volont di Dio,
della quale la legge di natura  una dichiarazione. E, poich la
legge fondamentale di natura  la preservazione dell'umanit,
nessuna sanzione umana pu essere buona o valida, se va contro di
essa. In secondo luogo il potere legislativo, ossia l'autorit
suprema, non pu arrogarsi il potere di governare con decreti
arbitrari estemporanei, ma  tenuta ad amministrare la giustizia e
a decidere del diritto dei sudditi con leggi stabili e promulgate,
e per mezzo di giudici noti e autorizzati. In terzo luogo il
supremo potere non pu togliere a nessun uomo nessuna parte della
sua propriet senza il suo consenso.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 622-623.

G. Zappitello, Antologia filosofica,  Quaderno secondo/4. Capitolo
Otto.
28) Locke. La divisione dei poteri.
La dottrina della divisione dei poteri, cos importante nella
storia moderna, viene giustificata dal fatto che troppo potere in
mano ad uno solo pu essere una tentazione troppo grande rispetto
alla fragilit umana, cos portata ad impadronirsi del potere. In
realt Locke, pi che rifarsi ad una precisa antropologia, ha in
mente gli abusi di potere commessi dai re d'Inghilterra per
realizzare un sistema assolutistico. La dottrina della divisione
dei poteri ha lo scopo di non permettere a nessuno di sentirsi
legibus solutus.
J. Locke, Secondo trattato sul governo, paragrafi 143-146, 148 (
pagine 193-194).

Il potere legislativo  quello che ha il diritto di dare direttive
sul modo in cui la forza della comunit politica deve essere
impiegata per conservare la comunit e i membri di essa. Ma le
leggi che devono essere costantemente eseguite e la cui forza deve
essere sempre in vigore possono essere fatte in un piccolo tempo:
perci non c' nessun bisogno che il potere legislativo sia sempre
in funzione, non avendo sempre qualcosa da fare. Per le persone
che hanno il potere di fare le leggi pu essere una tentazione
troppo grande, rispetto alla fragilit umana, cos pronta a
impadronirsi del potere, avere nelle mani anche il potere di
eseguirle: con questo esonerare se stessi dall'obbedienza alle
leggi che fanno, e adattare la legge, sia nel farla che
nell'eseguirla, al loro interesse privato, arrivando cos ad avere
un interesse distinto da quello del resto della comunit,
contrario al fine della societ e del governo. Perci in una
comunit politica bene ordinata, nella quale il bene del tutto 
considerato nella misura dovuta, il potere legislativo  posto
nelle mani di persone diverse, le quali, radunate in assemblea nei
modi dovuti, hanno da sole, o insieme con altri, il potere di fare
leggi. Ma, una volta che le hanno fatte, dopo essersi separati,
sono essi stessi sottoposti alle leggi che hanno fatto; e questo
rappresenta un vincolo supplementare e efficace su di essi, perch
si prendano cura di fare leggi in vista del pubblico bene.
Ma, poich le leggi, che sono fatte tutte insieme e in breve
tempo, hanno una forza costante e duratura, hanno bisogno di
un'esecuzione continua e richiedono che qualcuno si prenda cura
che questa esecuzione avvenga,  necessario che ci sia un potere
sempre in funzione, che vigili sull'esecuzione delle leggi che
sono fatte, e che rimanga in forza. E cos il potere legislativo e
il potere esecutivo vengono spesso a essere separati.
C' un altro potere in ogni comunit politica che si potrebbe
chiamare naturale, perch  quello che risponde al potere che ogni
uomo naturalmente ha prima di essere entrato in una societ, il
potere di guerra e di pace, di stipulare leghe e alleanze, e di
fare tutte le transazioni possibili con tutte le persone e le
comunit fuori della politica; e questo potere pu essere chiamato
federativo, se a qualcuno cos piace.
Sebbene, come ho detto, il potere esecutivo e il potere federativo
di ogni comunit siano realmente distinti in se stessi, tuttavia
essi possono difficilmente essere separati, e collocati, nello
stesso tempo, nelle mani di persone distinte. Infatti entrambi,
nel loro esercizio, richiedono la forza della societ, ed  quasi
praticamente impossibile collocare la forza della comunit
politica in mani distinte e non subordinate l'una all'altra, o
collocare il potere esecutivo e quello federativo in persone che
possono agire separatamente, sicch la forza del pubblico sarebbe
collocata sotto comandi diversi; il che potrebbe condurre un
giorno o l'altro a causare disordine e rovina.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 623-624.
